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In occasione dell'atto solenne della consegna del Regolamento del nostro
Sinodo diocesano da parte di Sua Eccellenza, desidero presentare il
Regolamento stesso mediante alcune note ed osservazioni. Esso è suddiviso in
venti articoli, a loro volta compresi in quattro parti: Norme generali, la
Composizione del Sinodo, gli Organi del Sinodo e il Modo di procedere nelle
riunioni. Non vado ad illustrare in modo dettagliato e sistematico il
contenuto dei vari articoli e delle varie norme di questo Regolamento: perlopiù
si tratta di disposizioni di immediata comprensibilità. Soltanto mi soffermo a
porre in evidenza alcuni punti di tale atto normativo che sono rilevanti per
cogliere bene la natura di questo istituto che è il Sinodo diocesano, sia come
espressione di realtà teologiche, sia sul piano giuridico, sia nella sua
fondamentale dimensione pastorale.
L' emanazione del Regolamento per il nostro Sinodo diocesano corrisponde
certamente ad una esigenza pratica, perchè è evidente che un evento ecclesiale
di tale rilevanza, complesso nella sua struttura e nel suo modo di operare, ha
bisogno di regole, semplici, chiare e di agevole applicabilità, che aiutino
l'ordinato e proficuo svolgimento dei suoi lavori. Questa esigenza pratica viene
colta ed espressa sul piano giuridico dalle disposizioni contenute nel documento
Istruzione sui Sinodi diocesani che, nella parte II, al numero 2, dispone
che il Vescovo provveda a redigere e a pubblicare un Regolamento per il Sinodo e
indica anche alcune materie che esso deve stabilire e comprese nel nostro
regolamento: la composizione del Sinodo, le norme circa il modo di effettuare le
elezioni dei sinodali, i diversi uffici da assolversi nell' assemblea sinodale,
i modi di procedere nelle riunioni. A questo proposito voglio porre in evidenza
il fatto che il nostro Vescovo, seguendo una specifica raccomandazione dell'
Istruzione, abbia voluto pubblicare il Regolamento fin dallo stadio iniziale del
percorso sinodale, per l'utilità che esso può avere nell' impostare i lavori del
Sinodo e senza pregiudizio di eventuali modifiche o aggiunte, che l' esperienza
del lavoro sinodale potrà successivamente suggerire.
L' istruzione che vi sto citando è un documento emanato congiuntamente, in data
19 marzo 1997, da due dicasteri della Santa Sede, la Congregazione per i Vescovi
e la congregazione per l' Evangelizzazione dei Popoli, in un periodo in cui,
approssimandosi il Grande Giubileo dell' anno duemila, si andava notevolmente
intensificando la celebrazione di sinodi diocesani in ogni parte del mondo e
specialmente nelle diocesi italiane. Tale Istruzione ha lo scopo di
aiutare la celebrazione dei sinodi diocesani, chiarendo le disposizioni della
legge canonica e sviluppando e determinando i procedimenti per eseguirla, fermo
restando il pieno vigore di quanto disposto su tale materia dal Codice di
Diritto Canonico.
Il Codice tratta del Sinodo diocesano in nove canoni, dal 460 al 468, che
troviamo nel libro secondo, intitolato De populo Dei, che tratta appunto
la struttura organica del popolo di Dio. E' interessante notare che il Codice
nello sviluppo della trattazione della struttura interna delle Chiese
particolari, delle quali la diocesi e la preminente, al primo posto ponga il
Sinodo diocesano; seguono, quindi nell'ordine la Curia diocesana, il Consiglio
presbiterale e il Collegio dei consultori, il Capitolo dei canonici e via di
seguito altri organismi.
A tale Istruzione e al Codice fa riferimento l' articolo 1
del nostro Regolamento, che indica la funzione integrativa delle norme in
esso contenute rispetto alle norme di grado superiore contenute appunto nell'
Istruzione e nel Codice. Nel Regolamento le parti racchiuse fra
virgolette sono citazioni testuali del Codice o dell' Istruzione.
Il paragrafo 1 del canone 95 del Codice ci dà la definizione di cosa s'
intende per regolamento, nel significato giuridico canonistico del termine: i
regolamenti, recita tale canone, sono regole o norme che devono essere osservate
nei convegni di persone; in base alla definizione contenuta nel canone 460,
riportata testualmente nell' articolo 2 del Regolamento, la natura del
Sinodo diocesano è appunto quella di un' assemblea. Il termine usato dal Codice
nella sua lingua originale, il latino, è coetus. Il Sinodo diocesano
dunque è l'assemblea dei sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare,
scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la
comunità diocesana. Cogliamo in questa definizione un criterio fortemente
innovativo dell' attuale normativa sul Sinodo (il Codice vigente è stato
promulgato ed è entrato in vigore nel 1983): l' innovazione, rilevantissima, e
che possono esserne membri non solamente i chierici, come stabiliva il
Codice precedente, ma anche fedeli laici, uomini e, grande novità,
anche le donne.
L' assemblea sinodale, così composta, esprime il nuovo modo di intendere il
rapporto fra il vescovo e la sua Chiesa particolare, caratterizzato dalla
partecipazione e dalla corresponsabilità di tutti i battezzati alla
missione della Chiesa. Il Sinodo riproduce nella sua composizione la
struttura gerarchica della chiesa particolare stessa: oltre alla posizione
preminente del Vescovo, viene anche sottolineato il diverso grado di
corresponsabilità dei sacerdoti, fondato sul sacramento dell'ordine, e dei
fedeli laici, fondato su sacramento del battesimo.
Della composizione del nostro Sinodo diocesano tratta la parte seconda del
Regolamento. L' assemblea sinodale, cito l' articolo sei, tiene presenti
le vocazioni e le esperienze ecclesiali, i diversi impegni apostolici, le varie
categorie sociali, così da riflettere adeguatamente la peculiare fisionomia
della nostra Chiesa particolare. Si distinguono, rispetto alle modalità di
designazione (can. 463), tre diverse categorie di membri: membri di diritto
(essi sono: il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Vicario giudiziale, i
Canonici della chiesa cattedrale, i membri del Consiglio presbiterale). In
questa categoria dei membri di diritto il Codice, peraltro, fa rientrare
anche figure istituzionali non presenti nella nostra Diocesi: il Vescovo
coadiutore e i Vescovi ausiliari, il rettore del seminario maggiore diocesano, i
vicari foranei (riguardo a questi ultimi teniamo pero presente che le loro
mansioni nella nostra Diocesi sono affidate ai Coordinatori delle Zone
pastorali).
Poi vi sono i membri elettivi, la cui designazione è avvenuta secondo
quanto stabilito dal Vescovo con la sua Lettera ai Parroci del 7
aprile di quest' anno, ossia coinvolgere attivamente le comunità parrocchiali
con una opportuna catechesi sul Sinodo e poi far eleggere i Sinodali, laici e
religiose, da parte di assemblee parrocchiali, debitamente convocate e
presiedute dal parroco. A questo riguardo è rilevante notare la pecularietà di
tale modo di svolgere le elezioni, decisa dal Vescovo, dopo l'opportuna
consultazione del gruppo dei collaboratori per la preparazione del Sinodo. Si è
inteso coinvolgere la Comunità diocesana nella forma più capillare possibile: le
parrocchie sono le realtà ecclesiali che rispettano fedelmente e integralmente
la fisionomia e la varietà della porzione di popolo di Dio che è la nostra
Diocesi. I Sinodali eletti in tal modo sono circa trecentocinquanta.
Infine i membri di libera nomina
episcopale. Essi, attualmente, sono 48 laici, scelti dal Vescovo per
integrare, con le loro competenze e la loro rappresentatività civile ed
ecclesiale, la composizione del Sinodo quale essa risulta dalle elezioni
parrocchiali, già comunque fedelmente espressiva della nostra realtà
diocesana; inoltre, pecularietà rilevantissima del nostro Sinodo
Diocesano: sono membri di libera nomina episcopale tutti i sacerdoti e i
diaconi (transeunti e permanenti) che svolgono stabilmente servizio
pastorale o canonicamente domiciliati nella nostra Diocesi , i quali non
siano già membri di diritto: in altre parole tutti i sacerdoti e i
diaconi della nostra Diocesi sono, siamo, Sinodali, quindi tutti,
nessuno escluso, soggetti attivi di questo evento ecclesiale.
La possibilità di invitare, in qualità di
osservatori, alcuni ministri e fedeli appartenenti a comunità ecclesiali
che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, in tende
promuovere l'attenzione al dialogo ecumenico anche nella nostra realtà
locale.
Non mi soffermo ulteriormente sulla
composizione del Sinodo se non per sottolineare lo sforzo di celebrare un
Sinodo, il nostro, che, non solo per il numero del suoi membri, circa
cinquecento fra sacerdoti, religiosi e laici, ma anche e soprattutto per l'ampia
e capillare possibilità data di esserne membri, non si limiterà ad essere una
riunione di pochi, bensì un' assemblea di tanti, provenienti da ogni dove del
nostro territorio e soprattutto, auspichiamo, fortemente motivati e stimolati ad
essere poi i mediatori dei lavori del Sinodo nei riguardi delle rispettive
comunità parrocchiali di appartenenza. Tornando ora all' articolo due,
notiamo che questa definizione di Sinodo indica anche la finalità ultima
del Sinodo stesso. Questa finalità è il bene di tutta la comunità diocesana;
ad essa tendono gli orientamenti e le norme che saranno poi elaborate dall'
assemblea e promulgate dal Vescovo. A questo riguardo notiamo che l'esperienza
successiva al concilio Vaticano II ha sottolineato soprattutto il carattere
pastorale del sinodo diocesano, talora contrapponendolo con quello
prevalentemente o esclusivamente giuridico e disciplinare dei sinodi del
periodo precedente. A ben veder, però, questa contrapposizione tra carattere
pastorale e carattere giuridico del sinodo non ù giustificata: infatti, è
evidente che gli orientamenti pastorali elaborati nel sinodo esigono, per
diventare concretamente operativi, di essere tradotti, con equilibrio e sapienza
pastorale, in norme di comportamento ecclesiale obbligatori per tutti e come
tali aventi anche valore giuridico.
Riguardo all' art. 3, teniamo
presente che la partecipazione ha carattere personale e pertanto non è
ammessa fa delega, né la sostituzione in caso di assenza. La ragione di
questa norma sta nel fatto che la natura della partecipazione al Sinodo in
qualità di membro del Sinodo stesso non consiste nell' esercizio di un potere,
che in quanto tale potrebbe anche essere delegato, bensì i Sinodali, mediante la
loro attività, operano un discernimento personale e poi comunitario. Le
conclusioni maturano nel dibattito attraverso il dialogo e il confronto,
attività queste che, come naturale e indispensabile, esigono la partecipazione
personale al lavori di questo evento ecclesiale.
La parte seconda del Regolamento
delinea la struttura organizzativa e i diversi incarichi nell'ambito del
Sinodo. L' art. 6 afferma che, in base ad una precisa norma codiciale
contenuta nel can. 462, la convocazione e la presidenza dell'Assemblea
sinodale spettano di diritto solamente al Vescovo: lo spirito di questa
norma è quello di riflettere nell' ambito dell' Assemblea sinodale l' essenza
dell'ufficio del Vescovo diocesano, ossia la cura e quindi anche la
responsabilità, che a lui propriamente compete, di essere pastore, nei
riguardi della porzione del popolo di Dio a lui affidata, e di riflettere anche
la natura di questo organismo che è il Sinodo diocesano, che è chiamato ad
aiutare il Vescovo nel suo ministero pastore. E' previsto comunque che per
singole sessioni del Sinodo il Vescovo possa delegare a presiedere il
Vicario generale o il Vicario episcopale.
Sono poi indicate, all'articolo 9,
le funzioni del Moderatore, che viene incaricato di volta in volta dal
Vescovo in occasione delle sessioni sinodali e regola lo svolgimento della
riunione e degli interventi. Poi la Segreteria, che ha il compito di
assistere il Sinodo sotto l'aspetto organizzativo, come indica l' articolo 10,
composta dal Segretario e da vari membri, tutti nominati ufficialmente dal
Vescovo. L' Ufficio Stampa, di cui parla l'art. 11, i cui membri pure
sono nominati dal Vescovo e la cui funzione è quella di curare i rapporti con i
mezzi di comunicazione sociale e l'adeguata informazione pubblica sullo
svolgimento dei lavori del Sinodo.
L' articolo 11 poi riguarda le
Commissioni. Prima di giungere alla fase culminante del Sinodo stesso,
rappresentata dalle cosiddette sessioni, lo studio e l' approfondimento delle
varie questioni sarà affidato ad appositi gruppi di studio, appunto le
Commissioni. Queste sono composte da membri del Sinodo competenti nelle varie
discipline e ambiti pastorali, avranno ognuna un Coordinatore e un Segretario,
nominati dal Vescovo e si avvarranno anche di esperti e soprattutto
della collaborazione della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
- Sezione "S. Tommaso d'Aquino - Napoli, e giungeranno ad approntare la
documentazione e i testi che saranno poi sottoposti allo studio e alla
valutazione di tutti i sinodali. A questo riguardo l' articolo 12 delinea
un sentiero di lavoro per il Sinodo, suscettibile anche di eventuali
modifiche che la concreta esperienza successiva dovesse suggerire. La quarta ed
ultima parte del Regolamento, tratta del Modo di procedere nelle riunioni,
specificamente le sessioni sinodali, ossia le riunioni solenni dell' Assemblea
sinodale, nelle quali, come afferma 1'articolo 13, il Sinodo diocesano vive il
suo momento culminante, in quanto l' Assemblea sinodale stessa è chiamata ad
esaminare, discutere e valutare, ormai in via definitiva, anche attraverso il
voto, gli argomenti proposti e scaturiti dai lavori delle Commissioni, espressi
nei documenti da esse redatti.
Notiamo che, nel proprio nel lavoro delle Commissioni e poi nell' ambito delle
sessioni si
realizza la libera discussione da parte dei Sinodali, di cui all'articolo 4.
Osserviamo che tale libertà di discussione dei membri del Sinodo va distinta da
quella che è invece la scelta dei temi da sottoporre all' assemblea sinodale, che
è di competenza del Vescovo, il quale, nella sua funzione di pastore determina,
dopo aver opportunamente ascoltato quanto emerge dai lavori sinodali, le
questioni da proporre alla discussione e alla delibera dei sinodali (articolo
12). Teniamo anche presente che un limite al libero confronto è costituito dalla
dottrina della Chiesa e dall' insegnamento del magistero supremo, come pure dalle
questioni disciplinari riservate alla suprema autorità o ad altra autorità della
Chiesa.
In tale prospettiva comprendiamo comprendiamo anche che l' Assemblea sinodale non
esercita
una sorta di potere di tipo "democratico" analogo a quello delle istituzioni
civili, politiche, parlamentari. E' il Vescovo ad attuarvi la sua funzione di
governo mediante la sua funzione di legislatore per la chiesa particolare è a
lui solamente affidata e non è delegabile. Ai membri del Sinodo spetta di
cooperare con lui in tale attività. Ciò va compreso nell'ottica ecclesiale,
profondamente diversa dalla prospettiva che caratterizza l' esercizio del potere
nelle società civile. La potestà legislativa che appunto spetta solamente al
vescovo e il carattere consultivo del voto dei membri del Sinodo non vanno
intesi in opposizione reciproca: sono piuttosto due momenti dell'unico processo
di elaborazione delle decisioni ecclesiali. In tal senso cogliamo la
precisazione contenuta nell' articolo conclusivo del Regolamento, il numero 20,
nel quale si precisa che: poiché il Sinodo non è un "collegio" con capacità
decisionale, i suffragi espressi dai Sinodali, anche mediante il voto, non hanno
lo scopo di giungere ad un accordo maggioritario vincolante, bensì di accertare
"il grado di concordanza" dei Sinodali sulle proposte formulate ... Il Vescovo
"resta libero" nel determinare il seguito da dare all' esito delle votazioni,
anche se procurerà di seguire il parere comunemente condiviso dai Sinodali, a
meno che non osti una grave causa, che a lui spetta di valutare coram Domino.
I documenti che scaturiscono dai lavori sinodali e sottoposti alla valutazione
dell' Assemblea,
anche mediante il voto, sono comunemente chiamati, come precisato nell' articolo
16, "decreti" (chiamati anche "costituzioni"), cioè testi aventi valore
normativo o contenenti indicazioni programmatiche per il futuro della vita
pastorale della Diocesi, e "dichiarazioni", ossia riaffermazioni di verità di
fede o di norme di diritto universale, di maggiore incidenza nella vita della
Chiesa particolare.
Auspico dunque che questo Regolamento, quale strumento a noi consegnato dal
Vescovo,
indirizzi ed aiuti i nostri lavori sinodali specialmente affinché si svolgano in
modo ordinato e soprattutto proficuo. Concludo questo mio intervento con le
parole dell' invocazione con la quale inizia la Preghiera per il Sinodo, composta
e a noi affidata dal nostro Vescovo: Dio, nostro Padre amoroso, donaci la grazia
di essere e di sentirci chiesa viva, rinnovata nello Spirito e tutta protesa
alla gioia di comunicare a tutti Cristo come unico nostro Salvatore.
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