SINODO DIOCESANO DI VALLO DELLA LUCANIA
Prima Assemblea generale
Vallo della Lucania, Sala "La Provvidenza" - 20 novembre 2004

PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO
(don Francesco Pecoraro)

 

In occasione dell'atto solenne della consegna del Regolamento del nostro Sinodo diocesano da parte di Sua Eccellenza, desidero presentare il Regolamento stesso mediante alcune note ed osservazioni. Esso è suddiviso in venti articoli, a loro volta compresi in quattro parti: Norme generali, la Composizione del Sinodo, gli Organi del Sinodo e il Modo di procedere nelle riunioni. Non vado ad illustrare in modo dettagliato e sistematico il contenuto dei vari articoli e delle varie norme di questo Regolamento: perlopiù si tratta di disposizioni di immediata comprensibilità. Soltanto mi soffermo a porre in evidenza alcuni punti di tale atto normativo che sono rilevanti per cogliere bene la natura di questo istituto che è il Sinodo diocesano, sia come espressione di realtà teologiche, sia sul piano giuridico, sia nella sua fondamentale dimensione pastorale.

L' emanazione del Regolamento per il nostro Sinodo diocesano corrisponde certamente ad una esigenza pratica, perchè è evidente che un evento ecclesiale di tale rilevanza, complesso nella sua struttura e nel suo modo di operare, ha bisogno di regole, semplici, chiare e di agevole applicabilità, che aiutino l'ordinato e proficuo svolgimento dei suoi lavori. Questa esigenza pratica viene colta ed espressa sul piano giuridico dalle disposizioni contenute nel documento Istruzione sui Sinodi diocesani che, nella parte II, al numero 2, dispone che il Vescovo provveda a redigere e a pubblicare un Regolamento per il Sinodo e indica anche alcune materie che esso deve stabilire e comprese nel nostro regolamento: la composizione del Sinodo, le norme circa il modo di effettuare le elezioni dei sinodali, i diversi uffici da assolversi nell' assemblea sinodale, i modi di procedere nelle riunioni. A questo proposito voglio porre in evidenza il fatto che il nostro Vescovo, seguendo una specifica raccomandazione dell' Istruzione, abbia voluto pubblicare il Regolamento fin dallo stadio iniziale del percorso sinodale, per l'utilità che esso può avere nell' impostare i lavori del Sinodo e senza pregiudizio di eventuali modifiche o aggiunte, che l' esperienza del lavoro sinodale potrà successivamente suggerire.

L' istruzione che vi sto citando è un documento emanato congiuntamente, in data 19 marzo 1997, da due dicasteri della Santa Sede, la Congregazione per i Vescovi e la congregazione per l' Evangelizzazione dei Popoli, in un periodo in cui, approssimandosi il Grande Giubileo dell' anno duemila, si andava notevolmente intensificando la celebrazione di sinodi diocesani in ogni parte del mondo e specialmente nelle diocesi italiane. Tale Istruzione ha lo scopo di aiutare la celebrazione dei sinodi diocesani, chiarendo le disposizioni della legge canonica e sviluppando e determinando i procedimenti per eseguirla, fermo restando il pieno vigore di quanto disposto su tale materia dal Codice di Diritto Canonico.

Il Codice tratta del Sinodo diocesano in nove canoni, dal 460 al 468, che troviamo nel libro secondo, intitolato De populo Dei, che tratta appunto la struttura organica del popolo di Dio. E' interessante notare che il Codice nello sviluppo della trattazione della struttura interna delle Chiese particolari, delle quali la diocesi e la preminente, al primo posto ponga il Sinodo diocesano; seguono, quindi nell'ordine la Curia diocesana, il Consiglio presbiterale e il Collegio dei consultori, il Capitolo dei canonici e via di seguito altri organismi.

A tale Istruzione e al Codice fa riferimento l' articolo 1 del nostro Regolamento, che indica la funzione integrativa delle norme in esso contenute rispetto alle norme di grado superiore contenute appunto nell' Istruzione e nel Codice. Nel Regolamento le parti racchiuse fra virgolette sono citazioni testuali del Codice o dell' Istruzione.

Il paragrafo 1 del canone 95 del Codice ci dà la definizione di cosa s' intende per regolamento, nel significato giuridico canonistico del termine: i regolamenti, recita tale canone, sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone; in base alla definizione contenuta nel canone 460, riportata testualmente nell' articolo 2 del Regolamento, la natura del Sinodo diocesano è appunto quella di un' assemblea. Il termine usato dal Codice nella sua lingua originale, il latino, è coetus. Il Sinodo diocesano dunque è l'assemblea dei sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. Cogliamo in questa definizione un criterio fortemente innovativo dell' attuale normativa sul Sinodo (il Codice vigente è stato promulgato ed è entrato in vigore nel 1983): l' innovazione, rilevantissima, e che possono esserne membri non solamente i chierici, come stabiliva il Codice precedente, ma anche fedeli laici, uomini e, grande novità, anche le donne.

L' assemblea sinodale, così composta, esprime il nuovo modo di intendere il rapporto fra il vescovo e la sua Chiesa particolare, caratterizzato dalla partecipazione e dalla corresponsabilità di tutti i battezzati alla missione della Chiesa. Il Sinodo riproduce nella sua composizione la struttura gerarchica della chiesa particolare stessa: oltre alla posizione preminente del Vescovo, viene anche sottolineato il diverso grado di corresponsabilità dei sacerdoti, fondato sul sacramento dell'ordine, e dei fedeli laici, fondato su sacramento del battesimo.

Della composizione del nostro Sinodo diocesano tratta la parte seconda del Regolamento. L' assemblea sinodale, cito l' articolo sei, tiene presenti le vocazioni e le esperienze ecclesiali, i diversi impegni apostolici, le varie categorie sociali, così da riflettere adeguatamente la peculiare fisionomia della nostra Chiesa particolare. Si distinguono, rispetto alle modalità di designazione (can. 463), tre diverse categorie di membri: membri di diritto (essi sono: il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Vicario giudiziale, i Canonici della chiesa cattedrale, i membri del Consiglio presbiterale). In questa categoria dei membri di diritto il Codice, peraltro, fa rientrare anche figure istituzionali non presenti nella nostra Diocesi: il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari, il rettore del seminario maggiore diocesano, i vicari foranei (riguardo a questi ultimi teniamo pero presente che le loro mansioni nella nostra Diocesi sono affidate ai Coordinatori delle Zone pastorali).

Poi vi sono i membri elettivi, la cui designazione è avvenuta secondo quanto stabilito dal Vescovo con la sua Lettera ai Parroci del 7 aprile di quest' anno, ossia coinvolgere attivamente le comunità parrocchiali con una opportuna catechesi sul Sinodo e poi far eleggere i Sinodali, laici e religiose, da parte di assemblee parrocchiali, debitamente convocate e presiedute dal parroco. A questo riguardo è rilevante notare la pecularietà di tale modo di svolgere le elezioni, decisa dal Vescovo, dopo l'opportuna consultazione del gruppo dei collaboratori per la preparazione del Sinodo. Si è inteso coinvolgere la Comunità diocesana nella forma più capillare possibile: le parrocchie sono le realtà ecclesiali che rispettano fedelmente e integralmente la fisionomia e la varietà della porzione di popolo di Dio che è la nostra Diocesi. I Sinodali eletti in tal modo sono circa trecentocinquanta.

Infine i membri di libera nomina episcopale. Essi, attualmente, sono 48 laici, scelti dal Vescovo per integrare, con le loro competenze e la loro rappresentatività civile ed ecclesiale, la composizione del Sinodo quale essa risulta dalle elezioni parrocchiali, già comunque fedelmente espressiva della nostra realtà diocesana; inoltre, pecularietà rilevantissima del nostro Sinodo Diocesano: sono membri di libera nomina episcopale tutti i sacerdoti e i diaconi (transeunti e permanenti) che svolgono stabilmente servizio pastorale o canonicamente domiciliati nella nostra Diocesi , i quali non siano già membri di diritto: in altre parole tutti i sacerdoti e i diaconi della nostra Diocesi sono, siamo, Sinodali, quindi tutti, nessuno escluso, soggetti attivi di questo evento ecclesiale.

La possibilità di invitare, in qualità di osservatori, alcuni ministri e fedeli appartenenti a comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, in tende promuovere l'attenzione al dialogo ecumenico anche nella nostra realtà locale.

 

Non mi soffermo ulteriormente sulla composizione del Sinodo se non per sottolineare lo sforzo di celebrare un Sinodo, il nostro, che, non solo per il numero del suoi membri, circa cinquecento fra sacerdoti, religiosi e laici, ma anche e soprattutto per l'ampia e capillare possibilità data di esserne membri, non si limiterà ad essere una riunione di pochi, bensì un' assemblea di tanti, provenienti da ogni dove del nostro territorio e soprattutto, auspichiamo, fortemente motivati e stimolati ad essere poi i mediatori dei lavori del Sinodo nei riguardi delle rispettive comunità parrocchiali di appartenenza. Tornando ora all' articolo due, notiamo che questa definizione di Sinodo indica anche la finalità ultima del Sinodo stesso. Questa finalità è il bene di tutta la comunità diocesana; ad essa tendono gli orientamenti e le norme che saranno poi elaborate dall' assemblea e promulgate dal Vescovo. A questo riguardo notiamo che l'esperienza successiva al concilio Vaticano II ha sottolineato soprattutto il carattere pastorale del sinodo diocesano, talora contrapponendolo con quello prevalentemente o esclusivamente giuridico e disciplinare dei sinodi del periodo precedente. A ben veder, però, questa contrapposizione tra carattere pastorale e carattere giuridico del sinodo non ù giustificata: infatti, è evidente che gli orientamenti pastorali elaborati nel sinodo esigono, per diventare concretamente operativi, di essere tradotti, con equilibrio e sapienza pastorale, in norme di comportamento ecclesiale obbligatori per tutti e come tali aventi anche valore giuridico.

Riguardo all' art. 3, teniamo presente che la partecipazione ha carattere personale e pertanto non è ammessa fa delega, né la sostituzione in caso di assenza. La ragione di questa norma sta nel fatto che la natura della partecipazione al Sinodo in qualità di membro del Sinodo stesso non consiste nell' esercizio di un potere, che in quanto tale potrebbe anche essere delegato, bensì i Sinodali, mediante la loro attività, operano un discernimento personale e poi comunitario. Le
conclusioni maturano nel dibattito attraverso il dialogo e il confronto, attività queste che, come naturale e indispensabile, esigono la partecipazione personale al lavori di questo evento ecclesiale.

La parte seconda del Regolamento delinea la struttura organizzativa e i diversi incarichi nell'ambito del Sinodo. L' art. 6 afferma che, in base ad una precisa norma codiciale contenuta nel can. 462, la convocazione e la presidenza dell'Assemblea sinodale spettano di diritto solamente al Vescovo: lo spirito di questa norma è quello di riflettere nell' ambito dell' Assemblea sinodale l' essenza dell'ufficio del Vescovo diocesano, ossia la cura e quindi anche la responsabilità, che a lui propriamente compete, di essere pastore, nei riguardi della porzione del popolo di Dio a lui affidata, e di riflettere anche la natura di questo organismo che è il Sinodo diocesano, che è chiamato ad aiutare il Vescovo nel suo ministero pastore. E' previsto comunque che per singole sessioni del Sinodo il Vescovo possa delegare a presiedere il Vicario generale o il Vicario episcopale.

Sono poi indicate, all'articolo 9, le funzioni del Moderatore, che viene incaricato di volta in volta dal Vescovo in occasione delle sessioni sinodali e regola lo svolgimento della riunione e degli interventi. Poi la Segreteria, che ha il compito di assistere il Sinodo sotto l'aspetto organizzativo, come indica l' articolo 10, composta dal Segretario e da vari membri, tutti nominati ufficialmente dal Vescovo. L' Ufficio Stampa, di cui parla l'art. 11, i cui membri pure sono nominati dal Vescovo e la cui funzione è quella di curare i rapporti con i mezzi di comunicazione sociale e l'adeguata informazione pubblica sullo svolgimento dei lavori del Sinodo.

L' articolo 11 poi riguarda le Commissioni. Prima di giungere alla fase culminante del Sinodo stesso, rappresentata dalle cosiddette sessioni, lo studio e l' approfondimento delle varie questioni sarà affidato ad appositi gruppi di studio, appunto le Commissioni. Queste sono composte da membri del Sinodo competenti nelle varie discipline e ambiti pastorali, avranno ognuna un Coordinatore e un Segretario, nominati dal Vescovo e si avvarranno anche di esperti e soprattutto
della collaborazione della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Sezione "S. Tommaso d'Aquino - Napoli, e giungeranno ad approntare la documentazione e i testi che saranno poi sottoposti allo studio e alla valutazione di tutti i sinodali. A questo riguardo l' articolo 12 delinea un sentiero di lavoro per il Sinodo, suscettibile anche di eventuali modifiche che la concreta esperienza successiva dovesse suggerire. La quarta ed ultima parte del Regolamento, tratta del Modo di procedere nelle riunioni, specificamente le sessioni sinodali, ossia le riunioni solenni dell' Assemblea sinodale, nelle quali, come afferma 1'articolo 13, il Sinodo diocesano vive il suo momento culminante, in quanto l' Assemblea sinodale stessa è chiamata ad esaminare, discutere e valutare, ormai in via definitiva, anche attraverso il voto, gli argomenti proposti e scaturiti dai lavori delle Commissioni, espressi nei documenti da esse redatti.

Notiamo che, nel proprio nel lavoro delle Commissioni e poi nell' ambito delle sessioni si realizza la libera discussione da parte dei Sinodali, di cui all'articolo 4. Osserviamo che tale libertà di discussione dei membri del Sinodo va distinta da quella che è invece la scelta dei temi da sottoporre all' assemblea sinodale, che è di competenza del Vescovo, il quale, nella sua funzione di pastore determina, dopo aver opportunamente ascoltato quanto emerge dai lavori sinodali, le questioni da proporre alla discussione e alla delibera dei sinodali (articolo 12). Teniamo anche presente che un limite al libero confronto è costituito dalla dottrina della Chiesa e dall' insegnamento del magistero supremo, come pure dalle questioni disciplinari riservate alla suprema autorità o ad altra autorità della Chiesa.

In tale prospettiva comprendiamo comprendiamo anche che l' Assemblea sinodale non esercita una sorta di potere di tipo "democratico" analogo a quello delle istituzioni civili, politiche, parlamentari. E' il Vescovo ad attuarvi la sua funzione di governo mediante la sua funzione di legislatore per la chiesa particolare è a lui solamente affidata e non è delegabile. Ai membri del Sinodo spetta di cooperare con lui in tale attività. Ciò va compreso nell'ottica ecclesiale, profondamente diversa dalla prospettiva che caratterizza l' esercizio del potere nelle società civile. La potestà legislativa che appunto spetta solamente al vescovo e il carattere consultivo del voto dei membri del Sinodo non vanno intesi in opposizione reciproca: sono piuttosto due momenti dell'unico processo di elaborazione delle decisioni ecclesiali. In tal senso cogliamo la precisazione contenuta nell' articolo conclusivo del Regolamento, il numero 20, nel quale si precisa che: poiché il Sinodo non è un "collegio" con capacità decisionale, i suffragi espressi dai Sinodali, anche mediante il voto, non hanno lo scopo di giungere ad un accordo maggioritario vincolante, bensì di accertare "il grado di concordanza" dei Sinodali sulle proposte formulate ... Il Vescovo "resta libero" nel determinare il seguito da dare all' esito delle votazioni, anche se procurerà di seguire il parere comunemente condiviso dai Sinodali, a meno che non osti una grave causa, che a lui spetta di valutare coram Domino.

I documenti che scaturiscono dai lavori sinodali e sottoposti alla valutazione dell' Assemblea, anche mediante il voto, sono comunemente chiamati, come precisato nell' articolo 16, "decreti" (chiamati anche "costituzioni"), cioè testi aventi valore normativo o contenenti indicazioni programmatiche per il futuro della vita pastorale della Diocesi, e "dichiarazioni", ossia riaffermazioni di verità di fede o di norme di diritto universale, di maggiore incidenza nella vita della Chiesa particolare.

Auspico dunque che questo Regolamento, quale strumento a noi consegnato dal Vescovo, indirizzi ed aiuti i nostri lavori sinodali specialmente affinché si svolgano in modo ordinato e soprattutto proficuo. Concludo questo mio intervento con le parole dell' invocazione con la quale inizia la Preghiera per il Sinodo, composta e a noi affidata dal nostro Vescovo: Dio, nostro Padre amoroso, donaci la grazia di essere e di sentirci chiesa viva, rinnovata nello Spirito e tutta protesa alla gioia di comunicare a tutti Cristo come unico nostro Salvatore.